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GUIDA
alla SALUTE NATURALE
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Manuale di MEDICINE
ALTERNATIVE BIOLOGICO NATURALI - Manual of
ALTERNATIVE
MEDICINES
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DITTATURA
SANITARIA nel mondo
La guerra del Dottor
Matthias Rath
DITTATURA SANITARIA
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Epidemie
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Malattie del Passato
Diritti Traditi 1
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Diritti
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Dichiarazione di Pechino
Trattamento Sanitario Obbligatorio
(T.S.O.)
Falsificazioni degli Studi
Scientifici
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Scientifica
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che i farmaci
Le Corporazioni
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Lobbies
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Bilderberg
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Caduceo
Falsita'
della
medicina
ufficiale + DIRITTI
Umani TRADITI
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DANNI dei
VACCINI
INTEGRATORI
(Mineral-Vitaminici) e Farmaci a CONFRONTO
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Pericolo
Farmaci
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Medicina e Potere
Denunciato
FarmaCartello
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Influenza
Aviaria
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Industria
della Malattia
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Bugiardino
Archivio
sui danni dei farmaci
+ Limiti
della ricerca
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Statistiche
Ministero manipolate
Corruzione e sistemi sanitari nel mondo:
vedi
http://www.epicentro.iss.it/focus/globale/globalcorrupt.asp
La Teoria sui germi che generano
malattie e' Falsa
+
Norimberga 2
+
Potere e Giustizia
L'Aids
e' stato INVENTATO con il VACCINO ORALE per la
Polio in Africa:
http://www.biasco.ch/originedelmale/download/files/Tgcom2.pdf
BARONIE, Universita' e MEDICI
+
FARMACI e CONTROINDICAZIONI
+
MEDICI IMPREPARATI
FILM interessantissimo da visionare:
http://video.google.it/videoplay?docid=4684006660448941414
Guerra conto le Donne
(con i Vaccini) +
Medici pagati da case
farmaceutiche
"Se non mettiamo la
Libertà delle
Cure mediche nella
Costituzione, verrà il tempo in cui la
medicina si organizzerà, piano piano e
senza farsene accorgere, in
una
Dittatura
nascosta.
E il tentativo di limitare l'arte della
medicina solo ad una classe di persone,
e
la negazione di uguali privilegi alle altre “arti”, rappresenterà la
Bastiglia della scienza medica".
(By
Benjamin Rush, firmatario della
Dichiarazione d'Indipendenza USA - 17 Sett 1787)
Rapporto Flexner e
Dichiarazione di Alma Ata
I dittatori nascosti
(clandestini) della medicina, d’altra parte li
conosciamo molto bene…..; che vestano gli abiti dei
“baroni” e degli “scienziati”, che si mimetizzano nelle
“lobbies
accademiche” od operino nelle
multinazionali del farmaci,
sono loro quelli che “contano” e “governano”
la medicina ufficiale.
Alle menti aperte e liberali il compito di reagire a
questa marea montante di intolleranza anti-scientifica,
prima che questi nuovi tiranni arrivino ad
insegnarci perfino cosa e’ giusto e non e’ giusto
pensare…!
220 anni dopo, questa situazione di
dittatura
sanitaria si e'
realizzata
e TU caro lettore cosa fai per
contrastarla ??
EMEA ha legami
con l'Industria
Farmaceutica
Roma, 09
giu 2006 - "Nessuno ha ricordato una
cosa: l'Emea, l'agenzia europea del
farmaco, non dipende
dall'amministrazione comunitaria della
sanità ma da quella dell'industria. Un
distinzione che dovrebbe far riflettere.
A Bruxelles la forza delle lobby è
grandissima". L'osservazione è di Luca
Poma, portavoce di "Giu'
le mani dai bambini", Comitato sui
disagi dell'infanzia che raggruppa quasi
cento associazioni di volontariato e
promozione sociale. "Continuano a
trattare i bambini come fossero, dal
punto di vista metabolico, degli
adulti", protesta Poma: è "assurdo
somministrare ai
bambini
farmaci
pensati per gli adulti.
Soprattutto il Prozac, psicofarmaco
molto forte, che richiede prudenza nella
somministrazione anche negli adulti".
Prudenza che "sarebbe stato naturale
attendersi, soprattutto dopo drammatici
fatti di cronaca avvenuti negli Stati
uniti - come le stragi nelle
scuole causate da ragazzi in cura
antidepressiva - ma che non è
stata usata".
Fonte: DIRE
L'F.D.A.
(USA) ha TENUTO NASCOSTE le PROVE della
PERICOLOSITÀ dei CIBI TRANSGENICI
e
di molti Farmaci e Vaccini (vedi
la trasmissione Report -Rai3 del
20704/08)
"Le persone disposte a
barattare la propria libertà per una sicurezza
temporanea non meritano nessuna delle due e perderanno
entrambe". (frase attribuita a Benjamin Franklin)
Corruzione nella Sanita' italiana = Aifa
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Comunicato
stampa:
Le associazioni europee dei consumatori e
partiti politici chiedono al vertice dei capi di
governo dei membri dell'EU di accettare il
risultato del referendum
irlandese !
L'unione di sette organizzazioni non governative
e di partiti politici, che rappresentano insieme
tutti i 27 paesi dell'Unione Europea,
chiederanno domani al vertice dei capi di
governo degli stati membri dell'Unione Europea
di accettare i risultati del referendum
irlandese sul trattato di Lisbona.
Nell'esprimere la loro profonda preoccupazione
riguardo alle notizie circolanti, secondo le
quali l'Unione Europea intenda ignorare il "No"
dell'Irlanda e realizzare l'applicazione del
trattato tramite massicci mezzi finanziari, le
suddette organizzazioni argomentano che "NO"
dovrebbe significare "NO", e inoltre
dichiarano che la fiducia dei cittadini nei
confronti dell'Unione Europea e delle sue
istituzioni sarà irrimediabilmente compromessa,
se non si rinuncia al trattato e se la salute
dei cittaddini europei non precede gli interessi
delle
multinazionali soprattutto di
farmaci e
vaccini.
Dr. Robert Verkerk, direttore dell'Alliance for
Natural Health sostiene che: "La popolazione
francese, olandese e irlandese - esprimendosi
contro gli intenti dei loro governanti -
hanno rifiutato questo lento strisciare in
direzione di un sistema
sempre più totalitario - quel sistema
che le generazioni precedenti hanno
combattuto andando in guerra.
Queste popolazioni dicono "NO"
al crescente
controllo sulla salute,
alimentazione ed
agricoltura esercitato da un
organo governativo dell'Unione Europea, non
eletto dai cittadini. Molti di noi vogliono un
governo democratico che agisca in modo
responsabile nei confronti dei cittadini, e
non assecondi l'oligopolio
concentrato
nelle mani delle più
grandi multinazionali.
I cittadini non sono disposti ad accettare un
sistema che agisce senza riguardo nei
confronti dei bisogni dei singoli individui,
delle comunità e delle piccole imprese
economiche."
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DITTATURA
SANITARIA negli USA
VACCINAZIONI
FORZATE in
un TRIBUNALE del MARYLAND
Facendo seguito alle minacce rivolte dallo Stato
del Maryland contro i genitori che rifiutano di
fare vaccinare i propri figli, diversi bambini
sono stati radunati in un tribunale di Prince
George, sorvegliati da personale armato e
provvisto di cani da attacco. All’interno, i
bambini sono stati vaccinati con la forza, molti
contro la loro volontà, per ordine del
procuratore generale dello Stato del Maryland,
di diversi giudici del luogo e del locale
Direttore dell’Istituzione Scolastica; tutti
costoro hanno cospirato illegalmente,
minacciando di carcerazione i genitori dei
bambini se non avessero sottoposto i loro figli
alle vaccinazioni.
Lo Stato del Maryland è dunque ricorso a
tattiche da Gestapo per imporre al popolo le
proprie direttive sanitarie, privando i genitori
del diritto di decidere come proteggere i propri
figli dalle malattie infettive. Le autorità
sanitarie hanno già annunciato il proposito di
rapire, in sostanza, i genitori e buttarli in
galera, separandoli dai bambini per un periodo
che può durare fino a trenta giorni, se
continueranno a rifiutarsi di sottoporre i figli
a vaccinazione. Tutto questo verrà fatto sotto
la minaccia delle armi, con personale armato e
cani da attacco addestrati, assicurandosi che
tutti restino in riga e sopprimendo ogni
germoglio di pubblico dissenso contro questa
politica di vaccinazione orwelliana.
La stessa campagna di stampa condotta contro
questi genitori è palesemente illegale. Nessuna
legge, nel Maryland, impone la vaccinazione dei
bambini, dunque i genitori che la rifiutano non
possono essere accusati di aver violato alcuna
legge. Per questo la sanità del Maryland e le
istituzioni scolastiche usano metodi da Gestapo,
minacciando di incriminare i genitori per
violazione degli obblighi parentali,
criminalizzandoli per aver osato proteggere i
propri figli dalle pericolose sostanze chimiche
scoperte nei vaccini (tra le quali il thimerosal,
un additivo chimico che contiene una sostanza
neurotossica a base di mercurio).
La disperazione della medicina organizzata è
sempre più evidente
Via via che un numero sempre maggiore di
genitori viene informato dei pericoli delle
vaccinazioni e del loro stretto legame con
l’autismo, le autorità sanitarie di Stato vanno
trasformandosi in “Medicina a Mano Armata” per
costringere la gente ad assoggettarsi ai veleni
della medicina tradizionale. I genitori che
tentano di salvare i propri figli dalle
chemioterapie assassine, vengono arrestati e si
vedono portar via i bambini dai Servizi di
Protezione per l’Infanzia (vedi
QUI);
e gli oncologi, un tempo armati soltanto di
macchinari per le radiazioni e di siringhe di
chemioterapici, ora si armano di agenti di
pubblica sicurezza e di altre autorità di
polizia locale che usano armi cariche per
imporre “il volere dello Stato” ai genitori che
fanno resistenza.
Perfino l’AAPS, l’Associazione Americana Medici
e Chirurghi, ha annunciato la propria ferma
condanna della campagna di “Medicina a Mano
Armata” dello stato del Maryland. In un
comunicato stampa del 16 novembre, l’AAPS
afferma: “L’Associazione Americana Medici e
Chirurghi ha condannato quest’oggi la “retata di
vaccinazioni” eseguita questa settimana a Prince
George, nel Maryland, e ha promesso di fare
tutto il possibile per sostenere quei genitori
che rifiutano di vaccinare i propri figli.
“Questo sfoggio di potere distrugge il consenso
fondato sull’informazione e i diritti dei
genitori”, ha affermato Kathryn Serkes,
direttrice delle politiche dell’AAPS, uno dei
pochi gruppi sanitari nazionali che rifiutano le
sovvenzioni delle compagnie farmaceutiche.
In uno scenario che ricorda i raduni di
bestiame, il procuratore dello stato ha inviato
mandati di comparizione a più di 1600 genitori
che non hanno presentato il certificato di
vaccinazione per i propri bambini. Solo che
anziché impugnare un pungolo per il bestiame, il
procuratore di stato ha deciso di agitare una
siringa per tenere in riga la “mandria”.
QUI
si può leggere il resto del comunicato stampa.
Medicina a Mano Armata: perché gli
spacciatori di droga si affidano a tattiche da
Gestapo
La medicina tradizionale (farmacologica) è
l’unico sistema curativo del mondo così
impopolare presso i consumatori informati che
deve essere amministrata sotto la minaccia di
una pistola. Non esiste nessun altro sistema
curativo al mondo che debba ricorrere a simili
metodi per reclutare i propri pazienti.
Mentre in Maryland si svolgevano i fatti del 17
novembre, gli attivisti Jim Moody e Kelly Ann
Davis del sito SafeMinds (www.SafeMinds.org)
sono riusciti a presentarsi di fronte alle
telecamere dei notiziari e ad esprimere a gran
voce la propria avversione per questa politica
di vaccinazione coatta. Eppure, stranamente,
molti genitori si sono messi in fila come bestie
pronte ad essere marchiate, senza mettere in
discussione la moralità o la legalità del
sistema che stanno contribuendo a sostenere.
Anche un blog per la libertà della salute che si
chiama Center for the Common Interest
(www.CommonInterest.info) ha dato ampio risalto
alla vicenda e riferisce che un attivista locale
di nome Donovan Hubbard ha ripreso tutto
l’accaduto e sta per mettere il video online (NewsTarget
vorrebbe contattare Donovan e/o pubblicizzare il
suo video. Se sapete come contattarlo,
chiamateci per cortesia al (520) 232-9300).
Cosa farà adesso la
Medicina a Mano Armata ?
Mentre continua ad emergere la verità sugli
estremi pericoli dei vaccini e dei prodotti
farmaceutici, la
Big Pharma è sempre più
disperata, non sapendo più come costringere il
pubblico a fidarsi dei suoi prodotti. Ora sta
lavorando in stretta collaborazione con le
autorità politiche (inclusi i governatori di
diversi stati) per rendere coercitive le
vaccinazioni sui bambini. Ciò contempla la
criminalizzazione dei genitori che rifiutino di
esporre i propri figli ai pericoli derivanti da
queste sostanze chimiche.
In sostanza, la Big Pharma spera di trasformare
in criminali i seguaci della medicina naturale.
La FDA ha già criminalizzato le compagnie
produttrici di supplementi nutrizionali che
osino dire la verità sui benefici alla salute
derivanti dai loro prodotti (Leggete QUI la
storia degli assalti a mano armata contro le
compagnie produttrici di supplementi
vitaminici). Inoltre, i
genitori che rifiutano
di iniettare ai propri figli i prodotti
farmaceutici imposti da
Big Pharma, verranno
criminalizzati, radunati e incarcerati per
“rifiuto di accondiscendere alle politiche
sanitarie”.
Tutto ciò viene perpetrato dallo
Stato col "pretesto di proteggere i bambini” dai
genitori che credono nella medicina naturale (è
folle, vero, pensare che proteggere i propri
figli da sostanze chimiche tossiche è oggi un
crimine negli Stati Uniti ?).
Il fine ultimo di tutto questo è l’applicazione
delle tattiche di Medicina a
Mano Armata a tutti
noi. Compresi gli adulti e gli anziani. Chiunque
soffra, per esempio, di colesterolo alto e non
si assoggetti ai farmaci statinici della
Big Pharma, potrà essere arrestato, legato a un
tavolo e curato contro la sua volontà. Chi è
affetto da cancro, potrà essere arrestato per
aver scelto di curarlo con medicine botaniche
sicure ed efficaci, anziché con farmaci
brevettati e fonti di alti profitti per la
Big Pharma.
Se pensate che già oggi le prigioni
siano strapiene a causa degli arresti per
possesso di marijuana e per altri crimini di
nessun rilievo, aspettate che lo Stato inizi ad
arrestare tutte le mamme e i papà del paese che
rifiutano di partecipare al pazzesco e
dannosissimo sistema farmacologico che domina
oggi la sanità americana.
Lo Stato è molto esplicito riguardo alla
medicina: se volete restare liberi cittadini,
dovete assoggettarvi alle droghe sintetiche
fabbricate dalle stesse corporazioni che
controllano i regolamenti sanitari del governo.
Qualsiasi persona che faccia resistenza a queste
“cure”, verrà additata come minaccia alla salute
pubblica, una definizione che agli occhi di
molti burocrati di governo viene subito dopo
quella di “terrorista”. Essi credono dunque che
non debba esservi limite al livello di forza da
utilizzare per costringere la gente a sottoporsi
ai trattamenti farmaceutici della
Big Pharma.
Oggi usano guardie armate e cani da attacco.
Domani potrebbero utilizzare il “water boarding”
o altri metodi di tortura. Pensate sia
impossibile ?
Ripensateci: solo cinque anni fa,
nessuna persona sana di mente avrebbe mai
creduto che dei genitori che non volevano
vaccinare i propri figli potessero finire in
prigione, che i loro bambini potessero essere
rapiti dalle autorità di Stato e costretti a
sottoporsi a pericolose iniezioni di prodotti
chimici sotto la minaccia delle armi. Invece
questo è proprio ciò che accade oggi nello Stato
del Maryland. E’ accaduto sabato scorso, per la
precisione.
Dov’è lo sdegno ?
La cosa più interessante in questa storia di
utilizzare la minaccia del carcere per
costringere i bambini a
vaccinarsi, non sta in
chi si ribella a tutto questo, ma in chi sceglie
di restare in silenzio.
La
American Medical Association, ad esempio, non
ha detto nulla contro questo tipo di politica. E
neanche la
Food and Drug Administration. E dov’è
lo sdegno della Associazione Ospedaliera del
Maryland ? Nessuna di queste associazioni sembra
aver qualcosa da obiettare alla
Medicina a Mano
Armata. Il fatto che dei genitori vengano
ammassati in una stanza e i loro bambini
costretti a subire
iniezioni di prodotti chimici
tossici, a queste organizzazioni non sembra
interessare.
E perché dovrebbe interessargli ?
Tutte queste organizzazioni sono strettamente
connesse alla Big Pharma. A quanto pare sono
tutte a favore delle
vaccinazioni universali e
non ho dubbi che alcuni loro membri (soprattutto
nella AMA) siano decisamente favorevoli alla
politica di vaccinazioni forzate della Medicina
a Mano Armata che viene messa in pratica nel
Maryland proprio in questo momento.
(NdR: in verita' alcune associazioni -
poche- si sono levate contro quel tipo di
dittatura sanitaria a mano armata !
L'AAPS,
l'Associazione Americana Medici e Chirurghi, ha
annunciato la propria ferma condanna della
campagna di “Medicina a
Mano Armata” dello stato del
Maryland. In un comunicato stampa del 16
novembre 2007 , l'AAPS afferma:
“L'Associazione Americana Medici e Chirurghi ha
condannato quest'oggi la “retata di
vaccinazioni”
eseguita questa settimana a Prince George, nel
Maryland, e ha promesso di fare tutto il
possibile per sostenere quei genitori che
rifiutano di
vaccinare i propri figli.
“Questo sfoggio di potere distrugge il consenso
fondato sull'informazione e i diritti dei
genitori”, ha affermato Kathryn Serkes,
direttrice delle politiche dell'AAPS, uno dei
pochi gruppi sanitari nazionali che rifiutano le
sovvenzioni delle compagnie farmaceutiche.
In uno scenario che ricorda i raduni di
bestiame, il procuratore dello stato ha inviato
mandati di comparizione a più di 1600 genitori
che non hanno presentato il certificato di
vaccinazione per i propri bambini. Solo che
anziché impugnare un pungolo per il bestiame, il
procuratore di stato ha deciso di agitare una
siringa per tenere in riga la “mandria”.)
La medicina organizzata è convinta che la gente
sia troppo stupida per poter prendere da sola le
decisioni riguardanti la propria salute.
Burocrati e medici, questo ci viene detto, sono
i soli ad aver diritto di prendere delle
decisioni e chiunque non le condivida verrà
etichettato come criminale, arrestato e
processato. Non si tratta di un’esagerazione. Si
tratta, in effetti, di una descrizione
spaventosamente accurata dell’attuale politica
di profilassi dello Stato del Maryland.
Non molto tempo fa, gli americani si sarebbero
sollevati in massa e avrebbero protestato contro
questa specie di tirannia sanitaria. I notiziari
avrebbero denunciato la politica di vaccinazioni
del Maryland con un linguaggio forte e con
accuse durissime. La gente avrebbe sfilato per
le strade, chiedendo la libertà di decidere
della propria salute. Ma oggi l’America è
diversa.
La gente è drogata di farmaci e
inebetita dal fluoruro. E’
troppo intossicata
per ragionare, è indotta a sottomettersi da un
governo fondato sulla paura che invoca la
tirannia interna per avere ogni opportunità di
controllare le persone, manipolarle e spingerle
a fare ciò che esso desidera.
L’America “libera” che conoscevamo è morta da
molto tempo ed è stata rimpiazzata dagli Stati
Uniti dell’America Corporativa, dove metodi
polizieschi vengono utilizzati per sostenere
politiche sanitarie devastanti e chi governa lo
Stato non pensa più che ci sia qualcosa di
sbagliato nel radunare la popolazione con la
forza ed eseguire esperimenti medici su larga
scala sui suoi figli. In fondo è questo che sono
i vaccini: un enorme esperimento medico, i cui
effetti saranno conosciuti solo dopo che una
generazione sottoposta all’avvelenamento di
massa sarà venuta e passata.
Versione originale: By Mike Adams - Fonte:
www.newstarget.com
Link:
http://www.newstarget.com/022280.html
- 21.11.07 -
Versione italiana: Fonte:
http://blogghete.blog.dada.net/ -
22.11.07
Traduzione a cura di Gianluca Freda
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FARMACI e PROTOCOLLI per Bambini (da Panorama di Apr. 2008)
SOLO il 2 % degli
studi clinici per testare i farmaci a scopo
pediatrico, si basa su Comitati di Controllo
Indipendenti (non legati ad
industrie farmaceutiche), per valutare
l’eventuale presenza di reazioni avverse.
Questo e’ quanto emerge da un’analisi,
effettuata dall’Universita’ di Nottingham (UK)
ed apparsa sulla rivista Acta Pediatrica
di 739 trial internazionali effettuati fra il
1996 ed il 2002, ed alcuni test comprendevano
anche adulti assieme ai bambini…
Mentre il 74 % degli studi pubblicati descriveva
il modo in cui era stato condotto il
monitoraggio sulla sicurezza, solo 13 su 739
avevano comitati composti da membri NON
arruolati dalle
aziende farmaceutiche !
Reazioni avverse ai medicinali (fra cui
l’ipertensione, emorragie, insufficienza renale,
psicosi, ecc.) sono state segnalate in circa 37
% dei trial; nell’11 % le reazioni erano da
moderate a serie, e 6 studi clinici sono stati
interrotti precocemente a causa della
grave tossicita’
del
farmaco; non a caso erano anche quelli con
comitati di controllo indipendenti !
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UK - GOVERNO
INGLESE
VACCINERA' TUTTI CITTADINI IN CASO
PANDEMIA INFLUENZA
Lo ha annunciato ministro Sanità, Johnson (Nov.
2007)
Londra, 22 nov. (Ap) - La Gran Bretagna intende
vaccinare l'intera popolazione se ci fosse una
pandemia influenzale. Lo ha annunciato il
governo di Londra.
Alan Johnson, il ministro della Sanità, ha
affermato che una pandemia di influenza "è uno
dei rischi più gravi" che il Paese potrebbe
esser chiamato a fronteggiare; ha spiegato ai
parlamentari di aver firmato un accordo che
garantisce la consegna di vaccini per una
eventuale pandemia influenzale in quantità
sufficiente per ogni cittadino.
Gli esperti metteranno a punto il vaccino non
appena la variante del virus sarà individuata.
Le autorità hanno detto che è impossibile
prevedere quando colpirà la prossima pandemia e
quale forma assumerà.
Commento NdR: ....magari le renderanno
obbligatorie come nel Maryland (vedi
sopra)....come potete vedere...tutto e'
controllato e gestito da
BIG Pharma
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Il 15 ottobre 2008, con l'intervento di 22
poliziotti è stato chiuso il centro di Pristina
in cui operava il GEMM di Gorgun per il
trattamento dei tumori. Era addirittura presente
all'operazione il ministro della sanità kosovaro
!
La moglie di
Gorgun è stata arrestata e i pazienti
trasportati nell'ospedale statale. I pazienti
(tra cui un italiano), seppur alcuni di loro
molto deboli e bisognosi di continue cure,
hanno inscenato una manifestazione davanti al
centro chiuso e si sono messi in contatto
con i rispettivi consolati. Sono disperati,
perché gli viene negata anche l'ultima speranza.
La presenza del ministro all'azione di polizia
fa pensare a forti pressioni da parte delle
multinazionali farmaceutiche.
Per dare qualche idea della situazione politica
del paese: il Kosovo attualmente è una specie di
far west occupato dagli eserciti delle nazioni
della comunità europea (Italia compresa). Lì
quasi tutte le persone girano armate di pistola.
Le comunicazioni non sono facili e le notizie
sono frammentarie; vi aggiorneremo appena
possibile.
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Giu. 2008 - Obbligatorio altro
vaccino per gli
immigrati negli USA !
Gli immigrati che desiderano ottenere la
cittadinanza statunitense (USA) avranno
l'obbligo di sottoporsi a un controverso e
costoso vaccino che in passato è stato legato
a gravi malattie e diverse morti.
Il vaccino per il virus del papilloma umano (HPV)
- meglio noto come
Gardasil
– è fra i cinque recentemente aggiunti dall'U.S.
Citizenship and Immigration Services fra i
necessari, come ha riportato il canale Fox 8
News.
Un comunicato stampa dell'agenzia ha comunicato
che tale vaccino è diventato indispensabile dal
primo giugno del 2008.
La disposizione rappresenta una completa
destituzione delle raccomandazioni del dottor
Jon Abramson, presidente dei Centri per il
Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC),
l'organismo di controllo sulla sanità pubblica
degli Stati Uniti d'America.
Nel febbraio del 2007, Abramson ha affermato che
lui stesso e la commissione di 15 membri del CDC
si opponevano a rendere il Gardasil
obbligatorio, in quanto l'HPV trasmesso
sessualmente non è un virus contagioso come il
morbillo o la varicella.
Al modico prezzo di 162 dollari per dose, il
vaccino (che richiede tre somministrazioni)
garantirà milioni di profitti alla ditta
produttrice, la Merck,
una compagnia che ha una lunga storia di
lobbying, al fine di ottenere commesse statali,
e di accordi per raggirare gli americani
e far credere che la
vaccinazione contro il papilloma sia necessaria.
Se il nome della società non vi dice nulla, un
prodotto da loro commercializzato potrebbe
schiarirvi le idee: il Vioxx.
Un medicinale che potrebbe aver causato 27.785
casi di infarto miocardico e di morte cardiaca
improvvisa, solo negli Usa.
La scelta di rendere obbligatorio il Gardasil è
conseguente all'incapacità della società di
vendere il proprio prodotto (ed i suoi effetti
"benefici") sul mercato. Renderlo
obbligatorio per legge, pagando Governatori e
altri ufficiali, e somministrarlo a bambine di
11 anni è stata la soluzione scelta dalla Merck
e dal governo americano.
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Ecco l'applicazione
in Italia, della DITTATURA SANITARIA
"Se non mettiamo la
Libertà delle Cure mediche nella
Costituzione, verrà il tempo in cui la medicina
si organizzerà, piano piano e senza farsene
accorgere, in una
dittatura.
E il tentativo di limitare l'arte della
medicina solo ad una classe di persone,
rappresenterà la
Battaglia della scienza medica".
(By
Benjamin Rush, firmatario della
Dichiarazione d'Indipendenza USA - 17 Sett
1787)
220 anni dopo, questa situazione di
dittatura sanitaria si e' realizzata
e
TU caro lettore
cosa fai per contrastarla ??
Italy – Medicina -
Per vendere ed operare nelle medicine
alternative e consigliare e vendere i farmaci
omeopatici ci vuole la laurea in medicina -
Giovedí 25.10.2007
Con sentenza
34200/2007 del 6 settembre 2007 la Corte di
Cassazione, dopo avere descritto le
caratteristiche proprie della medicina
omeopatica in questi termini: l 'omeopatia è un
metodo di cura consistente nella
somministrazione in minime dosi di sostanze che,
se somministrate ad alte dosi ad una persona
sana provocherebbero gli stessi sintomi della
malattia che si vuole combattere.
Una tale
metodologia, alla cui base è la c.d. "legge
della similitudine", secondo cui un determinato
disturbo può essere curato col suo simile
comporta la regola che la malattia si può curare
(o prevenire) con ciò che può provocarla. Si
tratta, dunque, di un metodo alternativo alla
c.d. "allopatia", un sistema di cura che sfrutta
l'azione dei principi contrari a quelli che
hanno provocato la malattia; precisa che
l'esclusione della omeopatia dalle professioni
mediche non può essere fondata sulla circostanza
che trattasi di attività non ricompressa nelle
discipline universitarie, poiché vale il dato di
fatto che trattasi di una metodologia che opera
in un campo - la cura delle malattie -
corrispondente appunto a quello della medicina,
per così dire, ufficiale.
Ciò detto poiché la
somministrazione di tali farmaci e cure avviene
negli stessi termini della medicina ufficiale,
appare evidente (secondo la Corte) che la
attività dell'esercente deve essere sottoposta
ad un controllo pubblico circa la sussistenza
della laurea, di un esame di abilitazione, e
della iscrizione all'albo professionale per
l'esercizio della professione medica, rilevando
con ciò, che sarebbe paradossale imporre tali
oneri a chi intende curare pazienti dopo essersi
formato su testi della scienza medica ufficiale
e non esigerli, invece, per chi voglia svolgere
un'attività terapeutica in base a nozioni e
metodi alternativi non riconosciuti dalla
comunità scientifica.
L'attività dell'omeopata, precisa la Corte
incide sul bene della salute bene protetto dalla
stessa Costituzione, e non vi è dubbio pertanto
che integra il reato di abusivo esercizio della
professione medica la condotta di chi effettua
diagnosi e rilascia prescrizioni e ricette
sanitarie per prodotti omeopatici perché tali
attività coincidono con un'attività sanitaria
che presuppone, per il legittimo espletamento,
il possesso di un valido ed idoneo titolo;.
Seguendo la stessa
linea interpretativa precisa la Corte sono state
annoverate tra le attività di esclusiva
competenza dei medici la chiropratica,
l'agopuntura, i massaggi terapeutici, l'ipnosi
curativa, la fitoterapia, l'idrologia. Sono
state invece escluse dall'esercizio della
attività medica la misurazione della potenza
visiva con prescrizione di lenti a contatto,
l'attivazione di una ginnastica oculare
rieducativi mediante apparecchiatura
elettronica, la depilazione con gli aghi, la
misurazione della pressione arteriosa non
seguita da giudizio diagnostico, la gestione in
un centro tricologico con finalità di
miglioramento estetico, la consulenza dietetica
in un centro di rieducazione alimentare, la
vendita di erbe con indicazione della loro
modalità di azione, la realizzazione di
tatuaggi.
By Maria Pia Pinucci
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Sentenza Integrale: Suprema Corte di
Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n.34200/2007
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE
Composta dai signori:
Dott. Giorgio Lattanzi Presidente
1. Dott. Gianluigi Ambrosiani Consigliere
2. Dott. Giovanni De Roberto Consigliere
3. Dott. Arturo Cortese Consigliere
4. Dott. Giacomo Paoloni Consigliere
Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte di appello di
Bologna,
avverso la sentenza 28 settembre 2005 della
Corte di appello di Bologna.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il
ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero,
nella persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Fraticelli, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
Udito il difensore di M. M. , avvocato Giancarlo
Rizzieri.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 28 settembre 2005 la corte di
appello di Bologna, in riforma della decisione 3
luglio 2002 del Tribunale di Modena che aveva
condannato M. M. per il reato di cui all'ar. 348
c.p. [1], per avere esercitato, attraverso
visite mediche, diagnosi e terapie, l'attività
di medico senza aver conseguito alcuna
abilitazione all'esercizio della professione
medica, assolveva il M. dal detto reato perché
il fatto non sussiste.
Rilevava, piu' in particolare, la Corte che per
il periodo corrente tra il gennaio 1998 e
l'ottobre 2001 tutti i testimoni avevano
riferito che il M. non aveva compiuto atti
riconducibili all'esercizio della professione
medica.
Relativamente al periodo dal 1993 al 16 gennaio
1998 (data della perquisizione presso lo
studio):
a. coloro che avevano contattato il M. per
assoggettarsi a cure omeopatiche erano
consapevoli che l'imputato non aveva conseguito
alcuna laurea in medicina;
b. la sottoposizione alle cure omeopatiche era
avvenuta per libera scelta ed, in alcuni casi,
con il contemporaneo ricorso alla medicina
tradizionale;
c. non sussisteva la prova certa che l'imputato
avesse effettuato diagnosi o eseguito visite;
con tutta probabilità, le annotazioni di
patologie erano relative a diagnosi riferite dai
clienti;
d. le prescrizioni "terapeutiche" riguardavano
prodotti omeopatici di origine naturale innocui
ed inidonei ad interagire con altri farmaci;
e. l'imputato si era limitato a consigliare
l'uso esclusivo dei prodotti omeopatici; in un
solo caso aveva sconsigliato l'uso della
tachipirina.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte di appello di Bologna
denunciando violazione dell'art. 348 c.p. .
Osserva, piu' in particolare:
a. L'irrilevanza della libera scelta dei
pazienti, considerato il bene protetto dall'art.
348 c.p.;
b. l'esclusivo rilevo del mancato conseguimento
di titoli abilitativi,a prescindere dalla
capacità del M. di effettuare le cure e
dall'esito di esse;
c. l'irrilevanza della innocuità dei prodotti
prescritti;
d. il rilievo della prescrizione (anche verbale)
o della diretta somministrazione di sostanze
specificamente indirizzate all'eliminazione di
una malattia o a lenirne i sintomi, comunque
qualificabile come atto di esclusiva competenza
del medico, a prescindere dal atto che la
prescrizione venisse formalizzata in una
ricetta;
e. la circostanza che solo il medico può
effettuare prescrizione anche di "medicina
alternativa".
Il ricorso è
fondato.
2. L'impugnazione del Procuratore Generale si
riferisce all'esercizio abusivo della
professione medica da parte del M. per il
periodo compreso tra il 1993 ed il 16 gennaio
1998, data della perquisizione a seguito della
denuncia del Golinelli perché - almeno a quel
che risulta dal ricorso - sembrerebbe pacifico,
alla stregua di quanto esposto dall'ufficio
ricorrente,che per il periodo successivo,
l'attività dell'imputato non si estrinsecò in
veri e propri atti di esercizio della
professione medica.
Il difensore dell'imputato, in una memoria
depositata in prossimità dell'udienza, ha
richiesto la dichiarazione di inammissibilità
del ricorso, perché con esso si richiederebbe
una pronuncia di estinzione del reato per
prescrizione, nonostante questa non sia ancora
maturata. Una tesi da disattendere subito
giacché risulta evidente dalla sentenza
impugnata che la perquisizione nello studio del
M. ha determinato la cessazione della
permanenza, istaurandosi successivamente
un'ulteriore attività peraltro ritenuta
irrilevante ai fini della configurabilità del
reato di cui all'art. 348 c.p..
Piu' precisamente, il sezionamento, così
operato, dei due periodi di attività, l'uno
antecedente, l'altro susseguente alla
perquisizione, ha consentito una pronuncia del
tutto liberatoria da parte della Corte di
appello. La devoluzione, poi, di un solo
frammento (quello iniziale) dell'attività
abusiva, in forza dell'arco temporale oggetto
dell'impugnazione del pubblico ministero,
potrebbe, al piu', comportare - se il ricorso
venisse accolto - il permanere della pronuncia
di proscioglimento nel merito per la seconda
fase (non ancora estinta) ovvero, se la Corte
dovesse annullare la sentenza impugnata nei
termini indicati dal pubblico ministero, che
l'annullamento dovrà disporsi senza rinvio per
il periodo considerato per essere il reato
estinto per prescrizione.
3. Ciò posto, sulla base della sentenza qui
denunciata risulta evidente l'insussistenza
delle condizioni per il proscioglimento in
merito ex art. 129,comma 2, c.p.p. per il
periodo di tempo contestato, proprio nei termini
indicati nell'atto di impugnazione del pubblico
ministero, potendosi richiamare integralmente il
contenuto di tali doglianze.
4. Come è noto, l'omeopatia è un metodo di cura
consistente nella somministrazione in minime
dosi di sostanze che, se somministrate ad alte
dosi ad una persona sana provocherebbero gli
stessi sintomi della malattia che si vuole
combattere. Una tale metodologia,alla cui base è
la c.d. "legge della similitudine",secondo cui
un determinato disturbo può essere curato col
suo simile comporta la regola che la malattia si
può curare (o prevenire) con ciò che può
provocarla. Si tratta, dunque, di un metodo
alternativo alla c.d. "allopatia", un sistema di
cura che sfrutta l'azione dei principi contrari
a quelli che hanno provocato la malattia.
Va avvertito però che non vale ad escludere
l'omeopatia dalle professioni mediche la
circostanza per la quale questa attività non sia
oggetto di disciplina universitaria o di
successiva professione per la quale è necessaria
l'acquisizione di un titolo di Stato,
esplicandosi comunque la detta metodologia in un
campo - la cura delle malattie - corrispondente
appunto a quello della medicina, per così dire,
ufficiale.
Lo stesso oggetto dell'omeopatia, di fatto, non
sembra così diverso da quello della medicina
tradizionale, poiché pur se attuato con metodi e
tecniche da questa non riconosciuti, è
finalizzata alla diagnosi e alla cura delle
malattie dell'uomo.
Se a ciò si aggiunge l'intrinseca eccentricità
dell'omeopatia rispetto al sapere medico
tradizionale, pare evidente, a fortiori, che
l'esercizio di tale attività deve essere
subordinato al controllo, di natura
pubblicistica, dell'esame di abilitazione e
dell'iscrizione all'albo professionale e, prima
ancora, al conseguimento del titolo accademico
della laurea in medicina.
Come è stato perspicuamente rilevato, infatti,
sarebbe paradossale imporre tali oneri a chi
intende curare pazienti dopo essersi formato su
testi della scienza medica ufficiale e non
esigerli, invece, per chi voglia svolgere
un'attività terapeutica in base a nozioni e
metodi alternativi non riconosciuti dalla
comunità scientifica. Una conclusione - quella
ora ricordata - che risulta confermata anche
considerando l'indubbia interferenza
dell'attività dell'omeopata con un bene
giuridico primario come la salute, che viene
tutelata attraverso un imponente complesso di
norme anche di rango costituzionale, attraverso
la predisposizione di strutture pubbliche ad
hoc, con la previsione di specifici controlli
sui soggetti che esercitano privatamente
l'attività medica.
Questa corte ha avuto già modo di precisare che
integra il reato di abusivo esercizio della
professione medica la condotta di chi effettua
diagnosi e rilascia prescrizioni e ricette
sanitarie per prodotti omeopatici perché tali
attività coincidono con un'attività sanitaria
che presuppone, per il legittimo espletamento,
il possesso di un valido ed idoneo titolo;
rimarcando che, se i rimedi omeopatici non sono
riconosciuti dallo Stato, certamente non sono
vietati ma sono rimessi alla libera scelta
dell'interessato d'accordo con il suo medico
curante dal quale le ricette devono essere
redatte; sempre applicando l'art. 348 c.p., si è
ritenuto, perciò, realizzato il reato in
questione quando l'attività non venga svolta da
un esercente la professione medica e si sostanzi
nella diagnosi e nella prescrizione dei rimedi
suggeriti e delle modalità della loro assunzione
(sez. VI, 25 febbraio 1999, n. 2652). Tanto piu'
che numerosi prodotti utilizzati in omeopatia
sono oggi iscritti nella farmacopea ufficiale
italiana, atteso che risultano comunemente
utilizzati dalla stessa medicina allopatica.
Peraltro, dal 1992, prima a livello comunitario
e poi nazionale, sono state emanate norme che
prevedono la registrazione dei farmaci
omeopatici presso il Ministero della Salute,
mentre rigorose direttive stabiliscono i dettami
ed i confini per la produzione e il commercio di
tali prodotti nel territorio nazionale.
Il tutto in un quadro interpretativo che - come
si vedrà piu' analiticamente fra poco - ha
annoverato tra le attività di esclusiva
competenza dei medici la chiropratica,
l'agopuntura, i massaggi terapeutici, l'ipnosi
curativa, la fitoterapia, l'idrologia. Ha
escluso, invece, dall'attività medica la
misurazione della potenza visiva con
prescrizione di lenti a contatto, l'attivazione
di una ginnastica oculare rieducativi mediante
apparecchiatura elettronica, la depilazione con
gli aghi, la misurazione della pressione
arteriosa non seguita da giudizio diagnostico,
la gestione in un centro tricologico con
finalità di miglioramento estetico, la
consulenza dietetica in un centro di
rieducazione alimentare, la vendita di erbe con
indicazione della loro modalità di azione, la
realizzazione di tatuaggi (cfr. anche Sez. VI,
30 luglio 2001, n. 29961).
6. La sentenza
impugnata ha impropriamente chiamato in causa
l'ordinanza costituzionale n. 149 del 1988,
quale statuizione legittimante l'esercizio
dell'attività in esame da parte di soggetti non
abilitati ad esercitare la professione medica,
così equivocando microscopicamente circa
l'effettiva statuizione contenuta in tale
pronuncia (cfr. , amplius, Sez. VI, 10 ottobre
2003, Bennati).
Nell'occasione la
Corte era stata investita, in riferimento agli
artt. 10 e 25 della Costituzione, della
questione di legittimità dell'art. 348 c.p.,
sollevata dal giudice a quo nel corso di un
processo a carico di tre cittadini statunitensi
che avevano esercitato in Italia la professione
di "chiropratici" senza essere in possesso della
prescritta abilitazione dello Stato, sotto il
profilo che la norma denunciata manca dei
necessari riferimenti integrativi, in quanto, da
un lato, gli atti abilitativi rilasciati negli
Stati Uniti d'America non sono riconosciuti
nella nostra repubblica e, dall'altro lato, non
esiste nel nostro Stato né un corso di laurea in
chiropratica né, conseguentemente, l'omologa
abilitazione professionale, per cui non potrebbe
applicarsi la norma penale senza violare l'art.
25 Costituzione (l'art. 10 della costituzione
risultava indicato nel solo dispositivo
dell'ordinanza di rimessione).
La corte, dopo aver osservato che la fattispecie
denunciata punisce soltanto chiunque eserciti
abusivamente una professione per la quale è
richiesta una speciale abilitazione dello Stato
e che, dunque, l'abuso punti dall'art. 348 c.p.
consiste proprio nell'esercizio di una
professione, per la quale lo Stato richieda una
speciale abilitazione, da parte di chi non
l'abbia conseguita, ritenne la questione
manifestamente inammissibile perché irrilevante;
lo stesso giudice rimettente aveva, infatti,
riconosciuto che lo stato italiano non richiede
alcuna abilitazione per la professione di "chiropratico"
che la nostra legge ignora, mentre l'art. 2229
c.c. affida, appunto, alla legge la
determinazione delle professioni intellettuali
per le quali è necessaria l'iscrizione in
appositi albi o elenchi. Stante, dunque, il
"disinteresse" della legge ordinaria, la corte
ne ha inferito che "non ha alcuna rilevanza che
la chiropratica possa essere inquadrata nello
schema delle professioni, giacché , fino a
quando lo Stato non riterrà di disciplinarla e
di richiedere per il suo esercizio una speciale
abilitazione, si tratta evidentemente di un
lavoro professionale tutelato, ex art. 35, 1°
comma, della Costituzione, in tutte le sue forme
ed applicazioni, e di una iniziativa privata
libera ex art. 41 della costituzione", con la
conseguenza che "l'art. 348 c.p. risulta
assolutamente inapplicabile perché il fatto non
è preveduto dalla legge come reato".
Da ciò pare chiaramente emergere -
contrariamente da quanto argomentato dalla
sentenza impugnata - che il ricordato
"disinteresse" dell'ordinamento italiano per la
professione di "chiropratico" - al pari di
quella di "omeopata" - vale se e sempre che
l'attività concretamente esercitata non implichi
il compimento di "operazioni" che solo chi è
abilitato all'esercizio della professione medica
può lecitamente eseguire.
8. Questa corte, è del resto, costante nella
linea interpretativa in base alla quale l'art.
348 c.p. è norma penale in bianco - una
proposizione , peraltro, in parte da rimeditare
alla stregua della sentenza costituzionale n.
199 del 1993, senza che, peraltro ciò possa
comportare decisivi riverberi sui tracciati
ermeneutica in esame - che presuppone
l'esistenza di norme giuridiche diverse,
qualificanti una determinata attività
professionale, le quali prescrivono una speciale
abilitazione dello Stato ed impongono
l'iscrizione in uno specifico albo, in tal modo
configurando le cosiddette "professioni
protette"; così da trarne la conseguenza che
l'eventuale lacuna normativa non può essere
colmata dal giudice con la prescrizione di
regole generali o astratte.
La norma in esame tutela, quindi, non certo
interessi di tipo "corporativo", ma l'interesse
della collettività al regolare svolgimento delle
professioni per le quali sono richieste una
speciale abilitazione e la iscrizione nell'albo;
con la conseguenza che la condotta costitutiva
dell'abusivo esercizio, deve consistere nel
compimento di uno o piu' atti riservati in modo
esclusivo alla attività professionale (Sez. VI,
29 novembre 1983, Rosellini).
Tanto da far emergere come non sia il nomen
della professione esercitata a designare il tipo
di attività come corrispondente a quella
esclusiva del medico ma le concrete operazioni
eseguite, a meno che l'attività (ci si riferisce
a modelli di confine con l'esercizio della
professione medica) sia di per sé qualificabile
come esercizio di attività esclusiva del medico
e pure se, quando la professione è regolamentata
dalla legge, il superamento dei limiti da essa
tracciati comporta esercizio abusivo della
professione medica.
In un quadro in cui fa da decisivo punto di
riferimento il principio espresso dall'art. 32
della costituzione in base al quale "La
Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della
collettività", attraverso una verifica della
norma ordinaria (anche incriminitrace) in chiave
costituzionale, secondo una linea ermeneutica,
del reato ormai consolidata nella giurisprudenza
del giudice della legittimità delle leggi (cfr.
ex plurimis, la sentenza costituzionale n. 184
del 1986.
9. Piu' specificamente, in relazione alla prima
tipologia in cui si manifesta la fattispecie di
cui all'art. 348 c.p., e sempre con riferimento
all'attività esclusiva del medico, questa Corte
ha affermato perciò che l'attività professionale
di optometrista che non poteva essere prevista
in occasione della regolamentazione della
professione di ottico non implica
necessariamente esercizio della professione
medica; demandando al giudice del merito il
compito di verificare se le pratiche
professionali corrispondano ad una mera attività
di rilevazione e misurazione strumentale, e ad
una semplice attività di ginnastica oculare -
nel qual caso dovrebbero considerarsi solo
ausiliari e funzionali all'espletamento della
professione medica e non integranti il reato -
oppure se esse necessariamente comportano nella
loro essenziale esecuzione, scelte e valutazioni
di carattere diagnostico, tipiche dell'atto
medico (Sez. VI, 3 aprile 1995, Schifone).
Sulla stessa
linea si è affermato, in relazione alla
professione medica che si intrinseca nella
capacità di individuare e diagnosticare le
malattie, nel prescriverne la cura, nel
somministrare i rimedi anche se diversi da
quelli ordinariamente praticati, che commette il
reato di esercizio abusivo della professione
medica chiunque esprima giudizi diagnostici e
consigli, ed appresti le cure al malato;
precisandosi che da tale condotta non è esclusa
la psicoterapia, giacché la professione in
parola è caratterizzata dal fine di guarire e
non già dai mezzi scientifici adoperati: onde,
qualunque intervento curativo, anche se si
concreti nell'impiego di mezzi non tradizionali
o non convenzionali da parte di chi non sia
abilitato all'esercizio, integra il reato
previsto dall'art. 348 c.p.: nella fattispecie,
i giudici di merito avevano ritenuto la
sussistenza del reato di esercizio abusivo della
professione medica a carico degli operatori di
un centro non abilitato ove i pazienti venivano
sottoposti, tra l'altro, a sedute
psicoanalitiche (Sez. II, 9 febbraio 1995,
Avanzini).
Piu' di recente, ribadendo una giurisprudenza
ultraventennale (Sez. VI, 6 aprile 1982, De
Carolis), si è ritenuto che l'agopuntura, in
quanto terapia invasiva che, oltre all'effetto
tipico ipnotico ed anestetico che essa provoca
sul paziente, è esposta a tutti i rischi
collegati ad un intervento di tale natura, quali
quelli di lesioni gravi causate da invasioni in
parti non appropriate del corpo umano, senza
contare il rischio di infezioni per l'uso di
"utensili" non sterilizzati nel rispetto degli
standards attualmente previsti e periodicamente
verificati dai servizi sanitari, e costituisce
esercizio della professione medica (Sez. VI, 27
marzo 2003, Carrabba).
Ed è interessante notare come mentre, all'epoca
in cui fu pronunciata la prima decisione,
l'agopuntura non costituiva materia oggetto di
insegnamento nelle università italiane, allorché
è stata pronunciata la seconda, la facoltà di
medicina e chirurgia della facoltà di Roma "La
Sapienza" ha inserito "il bando di attivazione
del master di II livello in agopuntura per
l'anno 2003, il cui titolo di ammissione è il
diploma di laurea in medicina e chirurgia ovvero
in odontoiatria. Cosi' da far concludere circa
l'esercizio della c.d. "medicina alternativa",
in rapporto alla fattispecie di reato anche
adesso contestata, che "l'agopuntura si esplica
mediante atti propri della professione medica,
oltre che per la scelta terapeutica della
malattia da curare, anche per i suoi intrinseci
mediti applicativi che possono definirsi
"clinici" (così Sez. VI, 27 marzo 2003 Carrabba).
Tale decisione ha avuto, ancora, cura di
ricordare come la giurisprudenza di questa Corte
si sia orientata nel senso che integra il reato
di esercizio della professione medica "la
condotta di chi effettua diagnosi e rilascia
prescrizioni e ricette sanitarie per prodotti
omeopatici perché tali attività rientrano
nell'esercizio di un'attività sanitaria che
presuppone, per il legittimo espletamento, il
possesso di un valido ed idoneo titolo;
rimarcando che se i rimedi "omeopatici" non sono
riconosciuti dallo Stato, certamente non sono
vietati ma sono rimessi alla libera scelta
dell'interessato d'accordo con il suo medico
curante dal quale le ricette devono essere
redatte; sempre applicando l'art. 348 c.p., si
ritenne, perciò realizzato il reato in questione
quando l'attività non venga svolta da un
esercente la professione medica e si sostanzi in
un'attività diagnostica e in quella prescrittivi
dei rimedi suggeriti e delle modalità della loro
assunzione (Sez. VI, 25 febbraio 1999, Cattaneo).
La giurisprudenza di legittimità ha, dunque,
recepito la costruzione ermeneutica inaugurata
dalla sentenza costituzionale n. 1999 del 1993,
che ha ravvisato nella previsione dell'art. 348
c.p. una fattispecie caratterizzata da autonomia
precettiva che la rende autosufficiente rispetto
alla disciplina dei contenuti e dei limiti
imposti dai titoli abilitativi. Così superando
la linea interpretativa che ravvisa nella norma
adesso ricorda una norma "penale in bianco".
Designando il provvedimento abilitativi non come
elemento strutturale della fattispecie
incriminatrice, ma come presupposto che "in
negativo condiziona la capacità giuridica del
soggetto in ordine all'oggetto di quella
specifica professione, qualificandone la
condotta come abusiva e, per ciò stesso,
illecita".
Con decisivi riverberi quanto alle professioni
c.d. di "confine" con l'attività medica, perché
ciò che designa l'opera dell'interprete è la
necessità di pervenire ad una corretta
individuazione della condotta, in modo da
verificare se essa abbia il contenuto di atti
tipici della professione medica che, a norma del
d.p.r. 5 aprile 1950, n. 221, può essere
esercitata da coloro che, oltre ad avere
conseguito la laurea e superato i prescritti
esami di abilitazione, risultino iscritti negli
appositi albi (così ancora Sez. VI, 27 marzo
2003, Carrabbia; nonché , Sez. VI, 9 febbraio
1995, Avanzino Sez. VI, 11 maggio 1990,
Mancariello, nel senso che, in relazione alla
professione medica che si estrinseca
nell'individuare e diagnosticare malattie, nel
prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi
anche se diversi da quelli ordinariamente
praticati, commette il reato di esercizio
abusivo di tale professione chiunque esprima
giudizi diagnostici e consigli ed appresti cure
al malato).
10. Sotto il secondo profilo, si è ritenuto che
commette il reato di abusivo esercizio della
professione di dentista l'odontotecnico che
svolga attività riservata al medico nei
confronti di pazienti che si rivolgono a lui, in
quanto, in virtù dell'art. 11 del regio decreto
31 maggio 1928, n. 1334, è escluso ogni
rapporto, essendo autorizzato "unicamente a
costruire apparecchi di protesi dentaria su
modelli tratti dalle impronte… fornite da
medici-chirurghi…. Con le indicazioni del tipo
di protesi da eseguire (art. 11 dell'ora
ricordato regio decreto: nella specie la corte
ha osservato che correttamente la Corte di
merito aveva ritenuto che l'imputato dovesse
rispondere del reato ascrittogli in quanto
aveva:
1) esaminato il ponte di una paziente
prescrivendole delle radiografie e poi
esprimendo il suo giudizio al riguardo;
2) visitato un paziente che lamentava dolore ad
un dente facendolo distendere sul lettino,
esaminandogli la bocca ed affermando che erano
necessari altri lavori,
3) visitato un paziente, prescritto al medesimo
delle radiografie, impegnandosi a stendere un
preventivo;
4) esaminato la bocca di un paziente
prescrivendogli radiografie nonché, all'esito,
l'applicazione di un apparecchio (Sez. VI, 9
novembre 1992, Cagalli; Sez. I, 12 febbraio
1997, De Luca). Si è ritenuto, ancora, che
commette il reato di esercizio abusivo della
professione medica (o paramedica) il biologo che
sia pure preposto a un laboratorio di analisi;
effettui un prelievo di sangue venoso a fine di
analisi; precisandosi che tale intervento, pur
se appartenente alla ordinaria amministrazione
nella pratica medica, ove non eseguito da
soggetti professionalmente preparati e secondo
precise tecniche e metodologie, è idoneo a
ledere l'integrità fisica o addirittura a
mettere a repentaglio la salute della persona su
cui esso si compie, ed è di esclusiva pertinenza
della professione medica o di quelle professioni
paramediche, come quelle esercitate dagli
infermieri professionali, come quelle esercitate
dagli infermieri professionali o dalle
ostetriche, per le quali la relativa
abilitazione deriva da specifiche previsioni di
legge; aggiungendosi che se è vero che l'art. 3,
comma 2, della legge 24 maggio 1967, n. 396,
recante "Ordinamento della professione di
biologo", consente ai biologi iscritti nell'albo
attività ulteriore rispetto a quelle tipicamente
elencate nel comma 1 di detto articolo, tale
disposizione prevede espressamente anche che
simili ulteriori attività siano attribuite alla
competenza dei biologi da leggi o regolamenti, e
nessuna fonte normativa, primaria o
regolamentare, abilita i biologi ad effettuare
prelievi di sangue finalizzati all'analisi (Sez.
VI, 6 dicembre 1996, Manzi).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata
limitatamente alla condotta protrattasi fino al
16 gennaio 1998 perché relativamente a tale
periodo il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso, il 20 giugno 2007
IL RELATORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 6 SETTEMBRE 2007
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Importante:
….pur segnalando le gravi anomalie (anche criminali)
della Sanita’ Mondiale gestita dalle
Lobbies farmaceutiche e
dei loro “agenti-rappresentanti”
inseriti a tutti i livelli, Politici e Sanitari nel
Mondo intero, vogliamo anche ricordare e spendere
per Giustizia delle parole per gratificare e
ringraziare quei centinaia di migliaia di
medici (quelli in buona
fede) che, malgrado le interferenze degli
interessi di quelle
Lobbies, incessantemente si prodigano
ogni giorno aiutare i malati che a loro si rivolgono
e che con i progressi delle apparecchiature
tecnologiche per la diagnostica e delle
tecniche interventive, stanno facendo
notevoli progressi e raggiungono per essi risultati
ed effetti benefici, che fino a qualche anno fa
erano impensabili.
Vediamo
ogni giorno progressi in tal senso, ma la
terapeutica indicata dalla direzione della
Sanita’ ufficiale Mondiale = OMS
(che e' legata alle linee guida di dette
Lobbies), non
segue, salvo rari casi, quella curva progressiva di
benessere per i malati.
Se questi bravi medici
che operano giornalmente sul campo, conoscessero
anche la Medicina
Naturale, potrebbero migliorare e di molto le
loro tecniche terapeutiche, con grande beneficio per
tutti i malati.
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